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TASI - 2015

martedì 2 giugno 2015
Scade il 16 giugno il primo appuntamento, per il 2015, con la TASI, la componente dell’imposta unica comunale (IUC) destinata a coprire i servizi indivisibili dei comuni.

Le regole per il calcolo della base imponibile sono quelle dello scorso anno (in pratica si applicano le stesse regole valide per l’IMU) mentre ciò che cambia quest’anno sono le modalità di calcolo dell’imposta.
Infatti, mentre nel 2014, essendo il primo anno di vita della TASI sono state previste regole ad hoc, da quest’anno, entrando a regime l’imposta, le aliquote da applicare, in sede di calcolo della prima rata, sono quelle deliberate lo scorso anno.
In pratica, anche su questo punto, la disciplina somiglia a quella sull’IMU pur con i dovuti distinguo.

Base imponibile

L’imposta, dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, si determina moltiplicando la base imponibile per l’aliquota prevista per lo specifico immobile.
La base imponibile è la stessa dell’IMU: pertanto, ai fini della sua determinazione occorre applicare le regole previste nell’art. 13, D.L. n. 201/2011 e successive modifiche a cui si rimanda.

Aliquote

Per il 2014, primo anno di applicazione dell’imposta, sono state previste regole particolari.
In sintesi, la situazione che è venuta a delinearsi è la seguente:
  • aliquota standard: 1 per mille (0,1%);
  • aliquota massima: 2,5 per mille (0,25%)
  • maggiorazione comunale: 0,8 per mille (0,08%),
  •  per un’aliquota complessiva che poteva arrivare ad un massimo di 3,3 per mille (0,33%)
Siccome la norma prevede il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (1,06%), il cumulo massimo di imposta TASI-IMU, per il 2014 è potuto essere il seguente:
- abitazioni principali: 0,33% (0,25% di aliquota massima + 0,08% di eventuale maggiorazione;
- altri immobili: 1,14% (1,06% di tetto massimo IMU-TASI + 0,08% di eventuale maggiorazione).
Inoltre, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non ha potuto superare il limite dell’1 per mille (0,1%).
Pertanto, essendo questi fabbricati esenti da IMU a partire dal 2014, l’aliquota massima applicabile su questi immobili non ha potuto eccedere lo 0,1%.
Queste regole, con le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 679, Legge 23 dicembre 2014 n. 190), hanno trovato conferma anche per il 2015.
Pertanto, anche per quest’anno non potranno essere superati i limiti di cui sopra.


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