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IVIE e IVAFE

venerdì 5 giugno 2015
L’IVIE, è dovuta sul valore degli immobili all’estero,detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario,senza che assuma rilievo il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Nel caso in cui il contribuente sia titolare di rapporti cointestati rilevano i soli importi a questi riferibili (pro quota).

Calcolo dell’IVAFE
A decorrere dal 2014, l’IVIE si applica nella misura del 2 per mille. L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate. A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione.
Dall’imposta è detraibile, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero.
Il credito d’imposta non spetta qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che preveda su tali attività l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore.
Termini e modalità di versamento

Anche per quanto concerne l’IVAFE le modalità di versamento seguono le regole e le scadenze previste per l’IRPEF. L’imposta dovuta a titolo di saldo per il 2014 deve pertanto essere versata entro il prossimo 16 giugno, insieme al primo acconto 2015, mentre la scadenza per il secondo acconto è fissata al 30 novembre 2015.

Il versamento dell’IVIE deve essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27/E/2013:
- 4043 - Saldo
- 4047 - Acconto prima rata
- 4048 - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

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