Notizie
Bando INAIL Isi
mercoledì 6 maggio 2015
Sono ormai rimasti pochi giorni alle imprese per preparare la domanda telematica di partecipazione al bando INAIL ISI 2014 che riserva oltre 267 milioni di euro di risorse per le imprese che investono nel miglioramento della sicurezza dei lavoratori.
L’ora “x” scatterà alle 18.00 del 7 maggio2015 e da quel momento in poi non sarà più possibile inserire domande o modificare le domande già inserite.
Sarà
una data significativa anche per le imprese che hanno fretta di avviare
gli investimenti, poiché dal giorno successivo venerdì 8 maggio 2015
potranno essere versati acconti, avviati i lavori e/o acquistati i beni
su cui l’azienda richiederà il contributo dell’INAIL.
Sono
finanziabili una vasta gamma di interventi per migliorare la sicurezza
dei lavoratori che vanno, a titolo di esempio, da progetti di bonifica dell’amianto, a sostituzione di macchinari con altri più sicuri, all’adozione di sistemi di gestione per la sicurezza.
Scadenza alle 18 del 7 maggio 2015
Fino alle ore 18:00 del 7 maggio 2015, le imprese potranno procedere alla compilazione della domanda on-line
per la realizzazione di un progetto di investimento oppure per progetti
per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. La
compilazione può essere effettuata in più riprese avendo però cura di
salvare quanto inserito in bozza, ma dopo le ore 18:00del 7 maggio 2015 le domande salvate non saranno più modificabili.
Registrazione al portale dell’INAIL
Per accedere alla procedura di compilazione della domanda è necessario che l’impresa sia in possesso di un codice ditta
registrato negli archivi INAIL. Le imprese non soggette ad obbligo
assicurativo che ne siano sprovviste potranno iscriversi cliccando
sull’etichetta “Registrati” collocata in alto a destra nella home page
del portale www.inail.it e selezionando la voce “Registrazione utente
generico”. Le imprese che non hanno mai utilizzato i servizi telematici
dell’INAIL possono iscriversi al portale utilizzando il codice PIN1
reperibile sul certificato di iscrizione all’INAIL.
Click-day a giugno 2015
A partire dal 12 maggio 2015 le imprese la cui domanda salvata in precedenza abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista di 120 punti, potranno accedere all'interno della procedura informatica per il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.
La
stessa procedura, mediante un'apposita funzionalità, rilascerà un
documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall'impresa
ed utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico. Qualora il
documento in questione venga smarrito, sarà possibile accedere in
procedura per il nuovo download. Le imprese potranno inviare attraverso
lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo,
utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e
ottenuto mediante la procedura di download. Le date e gli orari
dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 3 giugno 2015, per cui il click-day avverrà presumibilmente entro la fine del mese di giugno 2015.
Le
date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali, in base al
numero di domande pervenute ed alla loro distribuzione territoriale.
Le
regole tecniche per l’inoltro delle domande on line saranno pubblicate
sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura
dello sportello informatico. Il codice identificativo, dopo l’invio
telematico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello
informatico e pertanto non sarà più utilizzabile. Lo sportello
informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici INAIL.
Al termine di ogni singola registrazione l’utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio.
Contributo fino a 130 mila euro
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a 130 mila euro,
mentre il contributo minimo ammissibile è pari a 5 mila euro. Per le
imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di
modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il
limite minimo di contributo.
Contributo in regime “de minimis”
Dal 1° luglio 2015 gli aiuti “de minimis” devono obbligatoriamente sottostare al nuovo regolamento UE n. 1407/2013.
Questo determina soprattutto che per i raggruppamenti di imprese è entrata in vigore la norma che prevede un unico massimale di 200 mila euro per tutte le imprese facenti parte del gruppo.
Il
tetto massimo di aiuti per 200 mila euro nel triennio continuerà ad
applicarsi alla singola impresa solo se non facente di un gruppo.
Chi ha già ottenuto il contributo non può fare domanda
Le
imprese che hanno ottenuto, seguito della verifica amministrativa e
tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il
provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici
INAIL 2011, 2012 o 2013 per gli incentivi alle imprese per la
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
non possono presentare una nuova domanda.
Attenzione al DURC
Le imprese devono dichiarare di essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.). In caso contrario, l’unica possibilità è l’applicazione di
quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 conv. da L. n.
98/2013, con particolare riferimento ai commi 8 e 8bis relativo
all’invito alla regolarizzazione e pagamento diretto agli Enti
previdenziali e assicurativi e alla Cassa edile di quanto dovuto per le
inadempienze contributive accertate.
Avvio possibile dall’8 maggio 2015
Le
spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non
realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 7 maggio 2015.
Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un
progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte
dell'impresa richiedente, in data anteriore all’8 maggio 2015,
obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per
realizzarlo. L’INAIL ha già precisato che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale e pertanto può avvenire anche in data anteriore all’8 maggio p.v.
L’avvio anticipato dell’investimento
è ovviamente un rischio per l’azienda in quanto resta a carico
dell’impresa ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di
contributo non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento
nella successiva fase di inoltro online o non superi le fasi di verifica
o rendicontazione.
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