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Bollo su documenti informatici

mercoledì 22 aprile 2015
È in scadenza il 30 aprile 2015 il termine per il versamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nel 2014.
Le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono state sostanzialmente modificate dal D.M. 17 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014), in sostituzione del precedente D.M. 23 gennaio 2004.

Ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, si considerano documenti informatici fiscalmente rilevanti le copie informatiche di documenti analogici, le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici e i documenti informatici puri.
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Nel disciplinare le modalità di assolvimento del tributo sui documenti informatici, l’art. 6, comma 1, del decreto stabilisce che l’imposta di bollo è corrisposta con modalitàesclusivamente telematica, mediante il modello F24 online (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).
Il successivo comma 2 dispone, tra l’altro, che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno debba avvenire in unica soluzioneentro 120 giornidalla chiusura dell’esercizio, senza necessità di comunicazioni preventive e consuntive (previste dal precedente D.M. 23 gennaio 2014). Rispetto alla previgente disciplina, infatti, è stato eliminato l’obbligo di versamento in acconto dell’imposta mediante il modello F23, prevedendo un unico versamento a saldo.
Pertanto, nel caso tipo di un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la scadenza per il versamento coincide con il 30 aprile dell’anno successivo a quello di utilizzo (29 aprile per gli anni bisestili).
L’art. 16 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 assoggetta all’imposta di bollo i repertori, i libri di cui all’art. 2214, comma 1, c.c. (libro giornale e libro degli inventari), nonché ogni altro registro bollato o vidimato ai sensi degli art. 2215 c.c. (libri sociali obbligatori e altri libri e registri previsti da leggi speciali).
Sul piano della quantificazione del tributo, l’imposta di cui al citato art. 16, relativa a libri e registri tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nella misura di:
- 16 euro per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa
- 32 euro per tutti gli altri soggetti (ex art. 16, Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972).
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo (fatture non soggetta a Iva di importo superiore a 77,47 euro), inoltre, devono contenere una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta secondo le regole del D.M. 17 giugno 2014.

Versamento esclusivamente con F24 online

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta di bollo in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha istituito (risoluzione 2 dicembre 2014, n. 106/E) il codice tributo2501, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
Nel modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Per procedere alla regolarizzazione di eventuali violazioni in materia di imposta di bollo sui documenti fiscali informatici, con la successiva risoluzione n. 32/E del 24 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo2502 e 2503 al fine di consentire il versamento delle relative sanzioni e interessi.
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