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Bonus Bebè

giovedì 23 aprile 2015
La legge di Stabilità 2015 ha previsto che per ogni figlio nato o adottato nel periodo dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, spetti un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente (80 euro mensili) a decorrere dal mese di nascita o adozione. Per beneficiare dell’assegno, il nucleo familiare deve essere in possesso di un ISEE non superiore a € 25.000, valore che deve essere mantenuto per tutta la durata dell’assegno. Per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno è invece pari a 1.920 euro (160 euro mensili).
L’assegno è corrisposto dal giorno della nascita o dal giorno di inserimento in famiglia, fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e non concorre alla formazione del reddito. L’assegno spetta sia ai cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea sia ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia.
Valore dell’ISEEImporto annuo dell’assegnoImporto mensile dell’assegno
Fino a € 7.000€ 1.920€ 160
Dal € 7.001 fino a € 25.000€ 960€ 80
Da € 25.001 in poiNon spettaNon spetta

Modalità di richiesta dell’assegno

L’assegno può essere richiesto per ciascun figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015-31.12.2017, da un solo genitore che deve essere convivente con il bambino.
La domanda per l'assegno deve essere presentata all'INPS per via telematica sul modello che l’Istituto di previdenza deve predisporre entro il 25 aprile 
La domanda può essere presentata direttamente accedendo al sito mediante PIN, anche eventualmente recandosi all’Inps e utilizzando le postazioni self service con l’assistenza degli operatori Inps, oppure avvalendosi dei CAF o del Contact center.
Per avere la decorrenza dell’assegno dalla data di nascita o dell’ingresso in famiglia, la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall’evento, diversamente, la decorrenza dell’assegno sarà dal mese di presentazione.
In questa prima fase, la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto (entro il 9.7.2015).
Per il genitore incapace di agire, la domanda può essere presentata dal suo legale rappresentante.

Condizioni per il mantenimento dell’assegno

Il valore ISEE previsto viene controllato dall’Inps mensilmente al momento del pagamento dell’assegno e deve essere mantenuto per tutta la durata dell’assegno. La dichiarazione ISEE deve essere sempre in corso di validità, pertanto deve essere rinnovata per ciascun anno solare compreso nel triennio di durata dell’agevolazione.
Si perde il diritto all’assegno nel caso in cui si verifichi una delle seguenti cause:
a) decesso del figlio
b) revoca dell'adozione
c) decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale
d) affidamento del figlio a terzi
e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.
Il genitore che richiede l’assegno ha l’obbligo di comunicare all’Inps il verificarsi di una delle condizioni previste per la decadenza. L’INPS interrompe il pagamento dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza ed eventualmente recupera gli importi percepiti indebitamente.

Affidamento del bambino a soggetti diversi dal richiedente

Nel caso in cui l’autorità giudiziaria affidi esclusivamente il minore all’altro genitore, l’assegno può essere erogato al genitore affidatario, a condizione che sia in possesso dei requisiti previsti e presenti la domanda entro 90 giorni dall’affidamento.
In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, l'assegno potrà essere richiesto dall'affidatario. In tal caso, il requisito dell'ISEE deve essere verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a sé stante. Ai fini dell'erogazione dell'assegno, l'affidatario presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale.
In entrambi i casi, se la domanda viene presentata oltre i 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Monitoraggio della spesa

L'INPS deve monitorare la spesa inviando al Ministero del lavoro la rendicontazione entro il 10 di ciascun mese. In caso di superamento per tre mensilità successive delle previsioni di spesa, l’Inps sospende l’acquisizione delle nuove domande in attesa dei provvedimenti dei Ministeri competenti che potranno rideterminare l’importo dell’assegno, stanziare nuove risorse e, se del caso, stabilire nuovi valori ISEE.
Le decisioni ministeriali non influiscono sugli assegni già concessi che proseguono fino al termine alle condizioni inizialmente previste.
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