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Assegno di disoccupazione

mercoledì 8 aprile 2015
L’art. 16 del decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali introduce una forma, sperimentale, di ulteriore sostegno al reddito definita con l’acronimo di ASDI (Assegno di disoccupazione) valida (per ora, alla pari della DIS-COLL) anche questa solo per il 2015 e con la medesima decorrenza già prevista per la NASpI: 1° maggio 2015.
Essa avrà la funzione di garantire un ulteriore sostegno economico a quei soggetti che, al termine del periodo di godimento della NASPI, si trovino ancora privi di occupazione.
Atteso però che la norma considera l’ASDI come sussidio post-NASPI (e non anche successivo all’ASPI) e tenendo conto della ristrettezza del range temporale di vigenza al momento stabilito dalla legge, vale a dire: maggio 2015 – dicembre 2015, ci si chiede, concretamente, quanti ne potranno usufruire.
Dovremmo infatti essere in presenza di soggetti che potranno percepire la NASPI (che, parimenti, decorre dal 1° maggio 2015) solo per pochissimi mesi a causa della loro breve storia contributiva nel quadriennio precedente l’evento di disoccupazione.
Quindi, a meno che non venga prorogata per gli anni a venire, si ritiene che nell’anno 2015 l’istituto avrà un’utilizzazione alquanto marginale.

Requisiti per l’accesso alla prestazione

Il decreto dispone che l’indennità verrà assegnata a quei lavoratori che permangono disoccupati, mantenendo quindi lo stato di disoccupazione, ex art.1, comma 2), lettera c) del D.Lgs. n. 181/2000, nonché per il primo anno, in via prioritaria, a quei lavoratori:
a) con nuclei familiari composti anche da minorenni
b) con una “età prossima al pensionamento”.
Proprio con riferimento alla condizione sub b), per dare alla stessa un significato concreto, il decreto avrebbe dovuto associare, oltre al sostegno economico, anche la copertura figurativa contributiva (utile per arrivare al pensionamento), copertura della quale invece non si fa cenno, né in ordine alla sua sussistenza, né alla sua esclusione.
L’assenza quindi di una specifica disposizione non permette di comprendere quale sia stata la scelta del legislatore ed anche laddove si dovesse propendere per la tesi positiva (visto che quando si è inteso escludere la copertura figurativa lo si è fatto in modo esplicito: cfr. art.16, comma 7, a proposito della DIS-COLL), non è dato conoscere quale potrebbe essere il parametro mensile da prendere in esame, vale a dire se sia lo stesso previsto per la NASpI, oppure vada ragguagliato all’ammontare dell’effettivo sussidio ASDI.
Si tenga conto che la stessa legge delega n. 183/2014 non aiuta a capire quale sia stata la volontà “politica”, atteso che, nell’annunciare la possibilità di creare strumenti a sostegno del reddito da “accodare” all’ASpI (oggi NASPI) parla «di prestazione eventualmente priva di copertura figurativa», dando quindi al Governo, in sede di decretazione attuativa, la possibilità di scegliere quale modalità adottare.
N.B. Irequisiti saranno fissati da un decreto interministeriale da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

Ammontare e durata

L’ASDI può essere erogata fino ad un massimo di 6 mesi ed è pari al 75% dell’importo dell’ultimo trattamento NASPI percepito (trattamento che, come si è detto, si riduce del 3% mensile, a partire dal 4° mese di percezione), con un massimale rappresentato dall’importo dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6 della Legge 335/95.
L’importo può essere aumentato in presenza di carichi familiari (tramite decreto ministeriale) e potrebbe anche parzialmente coesistere con eventuali atri redditi da lavoro, ricordando però che è necessario che si verta in una situazione di disoccupazione “attiva”, che preveda cioè la partecipazione del soggetto a iniziative di orientamento e formazione, offerte di lavoro, ecc., sulla base di un “progetto personalizzato” predisposto dai Servizi (Centri) per l‘Impiego.
Al finanziamento ASDI provvede uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il cui stanziamento per il 2015 è fissato nella misura di 300 milioni di euro.
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