Accedi

Notizie

eCommerce e Telecomunicazioni

sabato 28 marzo 2015
Approvate le nuove disposizioni IVA sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramitemezzi elettronici.
Il Governo, dunque, dà piena attuazione alla direttiva 2008/8/UE del 12 febbraio 2008 che, dal 1° gennaio 2015, ha introdotto nuove regole per le prestazioni appena citate.
Il decreto, varato in prima istanza dal Governo lo scorso 24 dicembre, dopo aver passato il vaglio parlamentare (arricchendosi di alcune osservazioni sollevate in tale sedi istituzionali), è stato, dunque, varato in via definitiva nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27 marzo.

Cosa prevede la direttiva UE

La direttiva 2008/8/UE del 12 febbraio 2008 si occupa dell’individuazione del luogo delle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, intervenendo, a tal fine, sulla cosiddetta "direttiva IVA" 2006/112/UEE.
Considerato che il sistema comune dell'IVA si applica ai beni e ai servizi acquistati e venduti ai fini del consumo in ambito europeo, la direttiva 2008/8/UE è stata emanata per tenere conto dell'evoluzione avvenuta nel settore dei servizi ed interviene sulle modalità di individuazione del paese nel quale si considera effettuata la prestazione di un servizio.
Come emerge dal terzo considerando, la disciplina prevista con la direttiva 2008/8/UE è volta ad introdurre un principio generale in base al quale il luogo di imposizione per tutte le prestazioni di servizi dovrebbe essere il luogo in cui avviene il consumo effettivo.
Al fine di introdurre il principio dell'imposizione nel luogo in cui avviene il consumo, sono stabiliti due criteri di ordine generale che trovano applicazione laddove non sono disposte specifiche deroghe. In particolare:
- per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi IVA, la prestazione si intende effettuata nel luogo in cui è stabilito il soggetto committente;
- per i servizi resi nei confronti di privati, le prestazioni sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso.
In sostanza, volendo sintetizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono imponibili nel luogo di stabilimento del destinatario.
Per garantire la correttezza dell'imposizione, le imprese dell'UE e di paesi terzi dovranno determinare lo status (se è un soggetto passivo oppure no) e il luogo (Stato membro dell'UE o paese terzo) del destinatario.
La ratio di tali cambiamenti è la volontà di conformare il trattamento IVA dei servizi in questione a uno dei principi fondamentali dell'IVA, ossia che, in quanto tassa sui consumi, il suo gettito dovrebbe spettare allo Stato membro nel quale i beni o i servizi sono consumati.
Per le imprese stabilite in paesi terzi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o servizi prestati tramite mezzi elettronici a destinatari nell'UE, le norme attuali prevedono già ora l'imposizione nel paese del destinatario.
Fino alla fine del 2014, le prestazioni da un'impresa a un consumatore finale (B2C) effettuate dalle imprese dell'UE sono imponibili nel paese del prestatore.
Ciò significa che, per quanto riguarda le prestazioni a favore di consumatori finali, le imprese stabilite negli Stati membri che applicano aliquote IVA inferiori godono di un vantaggio competitivo rispetto alle imprese stabilite negli altri Stati membri.
Le nuove norme in materia di imposizione basate sul paese del destinatario hanno il fine di creare, a decorrere dal 2015, condizioni di parità e dovrebbero altresì garantire che le entrate IVA siano attribuite allo Stato membro di fruizione.

Il Decreto approvato

Con l’approvazione del D.Lgs. da parte del Governo, si dà, così, piena attuazione alle regole comunitarie sopra sintetizzate.
Va detto che la bozza del decreto, varata nel Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014, ha passato il vaglio parlamentare e, rispetto alla versione originaria, si è arricchita di alcuni elementi.
In particolare, salvo che il testo che sarà pubblicato in G.U. non riservi qualche sorpresa, dovrebbe essere stata accolta l’osservazione fornita con il parere rilasciato il 28 gennaio 2015 dalla Commissione finanze della Camera dei deputati.
Infatti, in sede di Commissione, è stato evidenziato come il nuovo articolo 74-sexies, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dall'articolo 2 dello schema di decreto, preveda che il regime speciale di liquidazione e certificazione dell'IVA (MOSS) di cui al nuovo articolo 74-quinquies D.P.R. n. 633, introdotto a sua volta dall'articolo 2 dello schema, può essere applicato anche dai soggetti passivi IVA italiani che non hanno stabilito la residenza all'estero e che sono identificati in Italia ai fini IVA, ma solamente per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali residenti in altri Stati membri dell'UE.
Secondo la Commissione Finanze tale ultima limitazione del regime speciale MOSS alle sole operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali residenti in altri Stati UE determina tuttavia, per i predetti soggetti passivi italiani, alcune conseguenze negative, in quanto:
- in primo luogo essi devono tenere obbligatoriamente due sistemi per la liquidazione dell'IVA dovuta, applicando il sistema MOSS per le cessioni di prodotti rilevanti in altri Stati membri e mantenendo invece la contabilità IVA ordinaria per le cessioni fatte a consumatori italiani;
-in secondo luogo, per le cessioni di prodotti effettuate a consumatori italiani, i medesimi soggetti passivi sono tenuti a emettere fattura, con indicazione del codice fiscale del cessionario, anche se si tratta di vendite di valore pari a pochi centesimi di euro (a esempio nel caso di vendite di app, brani musicali, software, filmati), nonché anche nel caso di acquisti effettuati con moneta elettronica tracciata.
Pertanto è stato chiesto di estendere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in via opzionale, alle imprese residenti in Italia l'applicabilità del regime speciale MOSS di cui all'articolo 74-quinquies D.P.R. n. 633/1972 anche alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori italiani, permettendo in tal modo alle predette imprese di essere completamente dispensate dagli adempimenti concernenti la certificazione e la liquidazione dell'IVA.

Soggetti interessati ed esclusi

La nozione di commercio elettronico, nella sua accezione comune, comprende diversi tipi di attività economiche, comprese la cessione di beni e la prestazione di servizi tramite mezzi elettronici quali Internet.
Secondo quanto emerge dalle note esplicative pubblicate il 3 aprile 2014 dalla Commissione europea – Direzione generale Fiscalità e unione doganale, non tutte queste attività sono interessate dalle modifiche del sistema IVA che entrano in vigore il 1° gennaio 2015.
Da tali modifiche sono escluse in particolare le seguenti attività:
1. la cessione di beni (compresa la televendita) nella quale l'utilizzo di mezzi elettronici è limitato alla trasmissione dell'ordine e
2. la prestazione di servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e dai servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Questi tipi di operazioni non sono compresi nelle disposizioni in materia di MOSS.
Pertanto, l'ambito di applicazione delle modifiche dell'IVA previste per il 2015 è limitato e comprende unicamente i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Tali modifiche sono rilevanti solamente se il destinatario è un consumatore finale.

In cosa consiste il nuovo regime IVA

Prima di evidenziare le novità, si premette che l’analisi che segue, in mancanza del testo ufficiale uscito dal CdM, si basa sui documenti sottoposti al vaglio delle Commissioni parlamentari, e, quindi, potrebbe essere suscettibile di variazioni non appena il decreto sarà pubblicato in G.U.
Come anticipato, dunque, il provvedimento recepisce la direttiva 2008/8/UE nella parte in cui si propone di semplificare gli adempimenti dei fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, evitando una loro identificazione in tutti gli Stati membri ove sono stabiliti i committenti non soggetti passivi.
A tale scopo istituisce due regimi speciali dell'IVAdel "mini sportello unico" (in inglese, "Mini One Stop Shop" abbreviato in MOSS).
- il regime speciale per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che prestano tali tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea (c.d. regime non UE);
- il regime speciale per i soggetti passivi stabiliti in Italia che prestano le stesse tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea (c.d. regime UE).
Tali regimi semplificano notevolmente gli adempimenti da svolgere nei confronti delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati membri di consumo, in quanto i soggetti passivi che aderiscono in Italia ad uno di tali regimi possono intrattenere rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana.
In pratica, gli adempimenti si limitano all'obbligo di presentazione di una dichiarazione trimestrale dell'IVA dovuta nei vari Stati membri di consumo ed al versamento della relativa imposta.
 indietro 
 
top