Accedi

Notizie

Fatturazione elettronica

gioved́ 12 marzo 2015
La legge n. 244/2007 (art. 1, commi da 209 a 214) ha introdotto nell’ordinamento italiano l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.

Le date di decorrenza di tale obbligo sono state definite con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in modo differenziato per classi di pubbliche amministrazione.

In particolare, le classi di pubbliche amministrazioni cui si riferisce l’art. 6, D.M. n. 55/2013 sono quelle di cui all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato annualmente dall’ISTAT.

Questo riferimento – si legge nella circolare – ha indotto alcuni a ritenere che l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica potesse essere circoscritto alle sole amministrazioni inserite nel citato elenco ISTAT. Tale conclusione non è condivisibile alla luce dei diversi riferimenti normativi che definiscono il perimetro degli enti appartenenti alla pubblica amministrazione.

In estrema sintesi, è pertanto possibile stabilire che i destinatari dell’obbligo di fatturazione sono:
- i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 (amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, enti locali, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio e loro associazioni, enti pubblici non economici, ASL, ARAN, CONI).
- i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 196/2009 (gli altri soggetti indicati a fini statistici dall’ISTAT nell’elenco pubblicato annualmente entro il 30 settembre);
- le Amministrazioni autonome di cui all’art. 1, comma 209, legge n. 244/2007.
 indietro 
 
top