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Artigiani e commercianti, regime agevolato

venerdì 6 febbraio 2015
Due i canali per l’adesione al regime agevolato: l'istanza attraverso il modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale o la domanda cartacea alla sede di competenza.

 Il temine ultimo previsto è tassativamente il 28 febbraio. Per riconoscere il regime agevolato è necessario che alla data della presentazione la posizione sia attiva. Il beneficio può essere annullato a seguito di istruttoria di sede o di comunicazione da Agenzia Entrate dovuta a controlli fatti sulle dichiarazioni del contribuente.

L’INPS, facendo seguito alla circolare n. 29 del 10.02.2015, fornisce le istruzioni operative per l’uso delle nuove funzionalità predisposte per la gestione del regime agevolato ex art. 1, commi 77-84, della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014).

L’adesione al regime agevolato, spiega l'INPS, può avvenire con:
  • istanza pervenuta attraverso apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti (le domande saranno istruite in maniera automatizzata ad esclusione dei casi in cui si renda necessario l’intervento della sede)
  • domanda cartacea alla sede di competenza (la domanda, dovrà essere istruita direttamente dalla sede). In entrambi i casi, il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi in gestione al 31/12 dell’anno precedente all’anno corrente è tassativamente il giorno 28 febbraio dell’anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente).
Per riconoscere il regime agevolato, alla data della presentazione la posizione deve essere attiva.
L’accesso alle nuove funzionalità avverrà dal percorso Intranet – Processi – Artigiani e Commercianti –Sezione Gestione: Accesso alle applicazione EAP (ex AS400) reingegnerizzate – Aggiornamenti online: Imposizione Contributiva – Regime agevolato L. 190/2014.

L’INPS ha reso disponibili le seguenti nuove funzionalità:
Adesione al regime agevolato
E’ possibile inserire domande solo per soggetti attivi e per i quali non sia presente un’emissione per l’anno di richiesta della domanda di adesione. Se il soggetto in questione è già beneficiario di una riduzione contributiva come ultrasessantacinquenne, la stessa dovrà essere annullata a favore della successiva richiesta di adesione al regime agevolato.
In caso di iscrizione del soggetto che generi l’attribuzione di un nuovo codice azienda non si potrà godere del regime agevolato se non a fronte di presentazione di una nuova domanda.

Rinuncia al regime agevolato
A seguito di domanda presentata dal contribuente è possibile inserire la rinuncia al regime agevolato. La data di domanda di recesso dovrà essere compresa tra la data di decorrenza del beneficio e la data odierna. La rinuncia avrà sempre effetto dall’anno successivo alla domanda stessa.
Revoca dal regime agevolato (parziale o totale)
Con tale funzionalità è consentito effettuare l’annullamento del beneficio di regime agevolato a seguito di istruttoria di sede o a seguito di comunicazione da Agenzia Entrate dovuta a controlli fatti sulle dichiarazioni del contribuente. Tale funzione non è quindi legata ad una richiesta presentata dal contribuente.

La revoca può essere totale o parziale. Nel primo caso, a seguito di verifica di non sussistenza dei requisiti di adesione al regime agevolato si annullerà totalmente il beneficio del quale si è goduto sino a quel momento, reimponendo tutti i contributi dovuti. Nell’aggiornamento non si dovrà inserire alcuna data. Nel caso, invece, di revoca parziale deve essere inserita la data della domanda di recesso avendo cura che la stessa sia compresa tra la data di inizio di decorrenza del beneficio e la data odierna.
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